Statuto

Stampae-mailPDF

CENTRO DI CULTURA ITALIA-ASIA “Guglielmo Scalise

Codice Fiscale: 10970210158

 

Denominazione – Sede

Art. 1.                                                                                                                

L’associazione Culturale denominata “CENTRO DI CULTURA ITALIA-ASIA “Guglielmo Scalise” con sede a Milano, è intitolata al Generale professore Guglielmo Scalise, che prodigò quarant’anni della sua vita al miglioramento delle relazioni tra l’Italia e le nazioni asiatiche – particolarmente il Giappone – diffondendone la lingua e la cultura e nel 1950 collaborò alla costituzione della Sezione Lombarda dell’Is.M.E.O. che diresse per quindici anni, da cui provengono molti degli orientalisti italiani.

L’Associazione di Promozione Sociale denominata CENTRO DI CULTURA ITALIA-ASIA “Guglielmo Scalise” e più avanti chiamata per brevità Associazione, ai sensi della Legge 383/2000, della LR 01/2008 Cap. III e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è apolitica, aconfessionale, senza finalità di lucro svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

 

Finalità e attività

Art. 2.

L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

  • Diffondere la conoscenza delle civiltà asiatiche in Italia e di quella italiana tra gli Asiatici, prescindendo da quelli che sono i contingenti assetti politici interni e le posizioni internazionali dei singoli stati;
  • Promuovere, assecondare e partecipare ad ogni iniziativa che rientri negli scopi del Centro;
  • Prestare assistenza e consulenza agli associati nelle attività, singole e collettive, da essi svolte nell’ambito degli scopi associativi:
  • Promuovere attivamente iniziative intese allo sviluppo della solidarietà con profondo richiamo ai valori morali, sociali, culturali;
  • Promuovere momenti di aggregazione sociale.

 

Art. 3.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà:

  • organizzare conferenze, convenzioni e mostre nell’ambito delle tematiche istituzionali:
  • organizzare corsi di lingua e di cultura come da scopi istituzionali;
  • curare e pubblicare periodici, opere monografiche e atti di convegni a stampa o in forma digitale:
  • dare la propria adesione ad altri Enti ed Associazioni apolitiche che perseguano fini analoghi, con reciprocità di eventuale rappresentanza nei rispettivi organi associativi;
  • avere collaboratori per eventuali traduzioni, convegni ed organizzazione di conferenze;
  • svolgere attività di ricerca e documentazione;
  • promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.

 

Gli associati

Art. 4.

Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e che  abbiano accettato il suo Statuto, a condizione che:

  • godano dei diritti civili secondo le norme del diritto italiano;
  • presentino al Consiglio Direttivo domanda scritta di ammissione e questi l’accolga;
  • si impegnino a versare la quota associativa annuale, determinata dal medesimo.

Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea.

Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.

Sono iscritte nell’Albo d’Onore con il titolo di SOCI ONORARI quelle persone o quegli Enti, che per la loro attività, il loro prestigio od altre ragioni, vagliate caso per caso dal Consiglio Direttivo, portino lustro al Centro.

 

(Diritti ed obblighi degli Associati)

A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare:

  • possono essere eletti alle cariche associative;
  • hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
  • hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato;
  • hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
  • sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale, se stabilita.

 

(Perdita della qualità di Associato)

La perdita della qualità di Associato avviene per:

  • dimissioni volontarie;
  • morte;
  • indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato.

 

Organi sociali e cariche elettive

Art. 5.

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro assolvimento e documentate.

 

Art. 6.

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del Rendiconto/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L’Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il  giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio o consegna a mano (in questo caso con firma per ricevuta) di lettera non raccomandata e/o invio di posta elettronica e/o affissione presso la sede legale (se effettivamente accessibile e frequentata dai soci) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 15  giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione, a firma del Presidente, deve contenere il giorno, l’ora e sede, oltre all’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

 

Art. 7.

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e/o straordinaria.

In qualsiasi caso vale il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile.

 

Art. 8.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre  in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

 

Art. 9.

I Consiglieri, nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto e in quelle che riguardano le loro responsabilità, non possono esprimere voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

 

Art. 10.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il Rendiconto preventivo e il Rendiconto economico finanziario consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

 

Art. 11.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  • sulla modifica dello Statuto;
  • sullo scioglimento dell’Associazione;
  • sulla devoluzione del patrimonio.

L’Assemblea straordinaria viene convocata e resa valida con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria.

I verbali delle riunioni e il Rendiconto sono a disposizione per essere consultati su richiesta dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Le eventuali spese per copie e/o spedizioni sono a carico del richiedente.

 

Consiglio Direttivo

Art. 12.

Il Consiglio Direttivo è composto da massimo 13 (tredici) nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

 

Art. 13.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o per mezzo di lettera non raccomandata e/o invio di posta elettronica e/o affissione presso la sede legale almeno 8 giorni prima della riunione, indicando luogo, data e ora esposto ordine del giorno.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti  le persone.

 

Art. 14.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge e revoca il Presidente;
  • nomina il Tesoriere e altre cariche ritenute essenziali per il funzionamento dell'Associazione;
  • determina l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/Rendiconto da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il Rendiconto preventivo per l’anno in corso;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • instaura rapporti di collaborazione, fissandone mansioni, qualifiche e compenso;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci;
  • fissa le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione.

 

Art. 15.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, è facoltà del C.D. procedere a nuove elezioni oppure cooptare i consiglieri mancanti sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea degli associati.

 

Il Presidente

Art. 16.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza ed ha la facoltà di aprire o estinguere conti correnti e dare delega di firma ad altri.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate da un Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

 

Il Tesoriere

Art. 17.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. 

 

Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto

Art. 18.

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni  anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di presentare, per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione sull’attività svolta, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso.

 

Art. 19.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative e contributi di simpatizzanti. Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate  derivanti da prestazioni di servizi  convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale;
  • i proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Art. 20.

Il patrimonio sociale è costituito da:

  • beni immobili e mobili;
  • azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  • donazioni, lasciti o successioni;
  • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

 

Art. 21.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

 

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 22.

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensidell’art. 11 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di  utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della l. n. 662/96  e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

 

Norma finale

Art. 23.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

Milano, 03/10/2015

Registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Milano – UT Milano 1

In data 22/10/2005 Serie 3 N. 7960