Statuto
ESTRATTO DALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO DI CULTURA ITALIA-ASIA
Art. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE ED INTITOLAZIONE DEL CENTRO
E’ costituita l’Associazione Civile “CENTRO DI CULTURA ITALIA – ASIA” con sede in Milano e con sigla “CENTRITASIA” su iniziativa di un comitato promotore.
Il Centro si intitola al Generale Professor GUGLIELMO SCALISE che in patria e all’estero prodigò quarant’anni della sua vita al miglioramento delle relazioni tra Italia e le nazioni Asiatiche -particolarmente il Giappone – diffondendo la lingua e la cultura, promovendo, nel 1950, l’istituzione delle Sezione Lombarda dell’Is.M.E.O. e dirigendone, soprattutto, i corsi di lingua e letteratura orientale, da cui provengono molti degli orientalisti italiani.
Art. 2 SCOPI
Il Centro, associazione civile, è apolitico, aconfessionale, senza scopi di lucro. Il Centro si propone i seguenti scopi :
a) diffondere la conoscenza delle civiltà asiatiche in Italia e di quella italiana tra gli asiatici, prescindendo da quelli che sono i *contingenti assetti politici interni e le posizioni internazionali dei singoli stati;
b) promuovere, assecondare, partecipare ad ogni iniziativa che rientri negli scopi del Centro;
c) prestare assistenza e consulenza agli associati nelle attività, singole e collettive, da essi svolte nell’ambito degli scopi associativi.
Per il conseguimento di tali scopi, il Centro potrà dare la propria adesione ad altri Enti ed Associazioni apolitiche che perseguano fini analoghi, con reciprocità di eventuale rappresentanza nei rispettivi organi associativi.
Sempre per il conseguimento degli scopi suddetti, il Centro potrà, inoltre, a giudizio e su decisione del Consiglio Direttivo, promuovere ed effettuare pubblicazioni a carattere scientifico-culturale.
Art. 2 bis ALBO D’ONORE
Sono iscritte nell’Albo d’Onore con il titolo di CONSIGLIERI ONORARI quelle persone o quegli enti, che per la loro attività, il loro prestigio od altre ragioni, vagliate caso per caso dall’Assemblea, portino lustro al Centro.
Art.3 ASSOCIATI
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, comunque interessate agli scopi sociali dell’Associazione, che :
a) godano dei diritti civili secondo le norme del diritto italiano;
b) ne facciano domanda scritta, da accettarsi da parte del Consiglio Direttivo del Centro che potrà, motivatamente, respingerla;
c) accettino di attenersi al presente statuto e si impegnino a versare entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo la quota associativa, annualmente fissata dallo stesso organo.
Art.4 ORGANI DEL CENTRO
Sono organi del Centro:
- l’Assemblea Generale degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
Tutti gli Organi, Assemblea generale esclusa, sono elettivi. Gli eletti negli organi associativi rimangono in carica tre anni. Il socio eletto ad una carica negli Organi del Centro, che dovesse venire a lasciare scoperta – per qualsiasi ragione – la carica stessa, verrà automaticamente sostituito da quel socio che, nelle votazioni per le elezioni degli organi del Centro, lo seguiva immediatamente in graduatoria per numero di suffragi.
Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito.
Art. 14 NORME GENERALI Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto valgono le norme e le disposizioni di Legge e di Diritto comune in materia.
Milano, 18.04.1998Registrato presso l’Ufficio del Registro di Magenta l’8 maggio 1998 al n. 2178/3
IL TESTO COMPLETO DELLO STATUTO E’ A DISPOSIZIONE DEGLI ASSOCIATI CHE NE FACCIANO RICHIESTA